

Testo Unico Sicurezza - Dlgs 81/08 - Requisiti dei luoghi di lavoro
La sicurezza dei vetri negli edifici pubblici e privati
Il DL gs 81/08 (e ss.mm.ii.) nel fissare i limiti minimi di sicurezza negli ambienti di lavoro stabilisce, nel caso di presenza di superficie vetrate, che:
le superfici vetrate degli ambienti stessi siano “di sicurezza”
proteggano dal soleggiamento eccessivo
garantiscano un ottimale comfort visivo
In particolare all'Art. 33:
1.6 Porte e portoni
Comma 1.6.11: Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.
1.3 Pavimenti, muri soffitte, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico
Comma 1.3.6: Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, nè rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengano utilizzati materiali di sicurezza fino all' altezza di 1 metro dal pavimento , tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangano feriti qualora essi vadano in frantumi.
Comma 1.3.7. : Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza.
Comma 1.3.8.: Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentano la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso.
1.9 Microclima
1.9.2 Temperatura dei locali
Comma 1.9.2.1.: La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e dagli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
Comma 1.9.2.4 : Le finestre, i lucerneri e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.
Comma 1.9.2.5.: Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.
L'allegato VII - denominato «Ambiente» - dispone, infine che nei posti di lavoro e soprattutto dietro i videoterminali si deve provvedere ad una corretta illuminazione e si devono evitare riflessi e abbagliamenti.
Gamma Pellicole di sicurezza e protezione