

D.P.R. 59/2009 e la climatizzazione estiva
Il DPR 59/09 e le recenti UNI TS 11300 hanno creato un nuovo scenario in cui la ricerca di ridurre il consumo energetico estivo diventa non solo una esigenza migliorativa ma anche un dettato legislativo.
D’ora in poi non conterà più soltanto quanta energia si consuma per riscaldare gli immobili d’inverno, ma anche quella che viene “sprecata” d’estate per raffrescarli.
E’ un passo in avanti inevitabile, se si pensa che i consumi per la climatizzazione estiva hanno un notevole peso nel bilancio energetico, soprattutto per certi tipi di edifici (alberghi, uffici o centri commerciali) e in certe regioni d’Italia anche in considerazione del fatto che per raffrescare si spende tre volte che per riscaldare e cio' dovuto ai costi dell’energia elettrica utilizzata.
Infatti la novità principale del DPR59/09 rispetto al DLgs 192/05 riguarda la climatizzazione estiva, in particolare all'art. 2 si mantengono le stesse definizioni riportate nel DLgs192/05 e nel DLgs 311/06 aggiungendone ulteriori tre, tra cui :
Sistemi filtranti: pellicole polimeriche autoadesive applicabili su vetri, su lato interno o esterno, in grado di modificare uno o più delle seguenti caratteristiche della superficie vetrata:
trasmissione dell'energia solare
trasmissione ultravioletti
trasmissione infrarossi
trasmissione luce visibile.
Le prescrizioni riguardano tutti gli immobili esistenti, con espressa eccezione solo di quelli artigianali, industriali e adibiti ad attività sportive.
In particolare:
Art. 4, comma 19
Per tutte le categorie di edifici, …, ad eccezione delle categorie E.6 ed E.8, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nel caso di edifici di nuova costruzione e nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), questo ultimo limitatamente alle ristrutturazioni totali, del decreto legislativo, e' resa obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni.
Qualora se ne dimostri la non convenienza in termini tecnicoeconomici, detti sistemi possono essere omessi in presenza di superfici vetrate con fattore solare (UNI EN 410) minore o uguale a 0,5. Tale valutazione deve essere evidenziata nella relazione tecnica di cui al comma 25.
Art. 4, comma 20
Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), numeri 1) e 2), del D.Lgs. 192/05, per tutte le categorie di edifici, …, ad eccezione delle categoria E.6 ed E.8, il progettista, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, valuta puntualmente e documenta l'efficacia dei sistemi filtranti o schermanti delle superfici vetrate, tali da ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica ed economica all'utilizzo dei predetti sistemi devono essere evidenziati nella relazione tecnica di cui al comma 25.
La predetta valutazione può essere omessa in presenza di superfici vetrate con fattore solare (g) minore o uguale a 0,5.
Le pellicole a controllo solare (sistemi filtranti) applicate da Archetipos trasformano le normali vetrate esistenti in vetrate a controllo solare arrivando ad un fattore solare (g) fino a valori pari a 0,19 < 0,50 permettendo di omettere la valutazione di cui all’art 4 comma 19-20, facendo raggiungere alle vetrate delle alte performance di efficienza energetica.
Gamma di Pellicole a controllo solare
Approfondisci:
DPR 59/2009 - I sitemi filtranti contro l'eccessivo soleggiamento